IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi 4- bis e 4- ter: "4-bis. I contributi negli interessi previsti per il credito a breve, di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, possono essere concessi nella stessa misura netta anche in conto capitale direttamente al beneficiario purche' questi contragga un prestito agrario ordinario con il sistema creditizio di durata non superiore ad un anno". "4-ter. I prestiti contratti con le modalita' di cui al precedente comma sono assistiti ai sensi della legislazione statale vigente dal fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 'Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura e successive modificazioni ed integrazioni'".