IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo
1991, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi 4- bis e 4- ter:
   "4-bis. I contributi negli interessi previsti  per  il  credito  a
breve,  di  cui  alla lettera d) del primo comma dell'art. 2, possono
essere concessi nella stessa misura netta  anche  in  conto  capitale
direttamente  al  beneficiario  purche'  questi contragga un prestito
agrario ordinario con il sistema creditizio di durata  non  superiore
ad un anno".
   "4-ter. I prestiti contratti con le modalita' di cui al precedente
comma  sono assistiti ai sensi della legislazione statale vigente dal
fondo interbancario di garanzia di cui  all'art.  36  della  legge  2
giugno   1961,   n.   454   'Piano   quinquennale   per  lo  sviluppo
dell'agricoltura e successive modificazioni ed integrazioni'".